Art. 1.
(Istituzione del ruolo speciale operativo del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato).

      1. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) profilo professionale dei piloti:

              1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) pilota;

              3) pilota esperto;

              4) pilota primo ufficiale;

              5) comandante;

              6) comandante superiore;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo;

          b) profilo professionale dei tecnici di volo:

              1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) tecnico di volo;

              3) tecnico di volo esperto;

              4) tecnico di volo primo ufficiale;

              5) direttore tecnico aeronavigante;

              6) direttore tecnico superiore aeronavigante;

 

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              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo.

      2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.